Con riferimento alla disposizione di legge di cui all’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 secondo la quale la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, questa sentenza della Corte di Cassazione dà sostanzialmente una risposta a chi si pone la domanda se l’obbligo dell’adeguamento dell’aggiornamento della valutazione stessa e della rielaborazione del DVR sussista anche nel verificarsi di altre situazioni diverse da quelle previste dal legislatore.
Il documento di valutazione dei rischi, ha infatti precisato la suprema Corte, è uno strumento duttile che deve essere adeguato e attualizzato in relazione ai rischi concreti presenti in azienda e deve essere aggiornato con continuità a quei mutamenti sopravvenuti che possono essere potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischi dei lavoratori.
Il Dvr nei casi: nuova impresa, cambio sede, sede distaccata
In caso di nuova costituzione di un’impresa inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il documento entro novanta giorni a far data dall’inizio dell’attività; in tal senso si ricorda che fa fede la data di autorizzazione di inizio attività come depositata presso la Camera di Commercio di riferimento. Viene invece considerata una modifica lavorativa un eventuale cambio di sede, piuttosto che l’apertura di una sede distaccata, questi casi richiedono quindi una revisione entro trenta giorni dall’avvenuta modifica.
Il termine già concesso dal legislatore di 90 giorni per elaborare il primo DVR è stato invece, nel caso di una eventuale rielaborazione di tali documenti, ridotto a 30 giorni dalle causali che hanno portato a rivedere la valutazione dei rischi:
“in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità” (art. 29 comma 3).
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