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Decreto legge n. 146/2021 coordinato con la legge di conversione n. 215/2021

Doppio regime sanzionatorio per i Datori di Lavoro che violano le norme sulla formazione in salute e sicurezza sul luogo di lavoro



Con il cosiddetto decreto fiscale, sono introdotte importanti novità anche per la sicurezza in ambiente di lavoro. Sinteticamente di cosa si tratta? • Vengono incrementati gli organici degli ispettorati del lavoro; • C’è un inasprimento delle sanzioni per le imprese che non rispettano le regole; • Viene dato un nuovo impulso al processo di informatizzazione per migliorare i controlli; • Per il lavoro nero viene abbassata la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale; • Viene introdotto l’obbligo di formazione dei datori di lavoro; • Le aziende sono obbligate ad individuare e formare i preposti indipendentemente dal tipo di attività; • Viene ridotto il tempo di aggiornamento dei preposti con l’esclusione della formazione online (solo corsi in presenza).

In particolare l’ispettore che effettua il controllo, infatti, può decidere di attuare un provvedimento di sospensione “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della salute del lavoro”. Le “gravi violazioni” possibili sono elencate nell’allegato I del decreto legislativo 81/2008, anch’esso aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto Fiscale. La violazione n. 3 si riferisce proprio alla mancata formazione ed addestramento. Oltre alla sospensione, questa violazione comporta una pena aggiuntiva, cioè una multa di 300 euro per ogni lavoratore interessato. Ecco un esempio di sanzioni


FATTISPECIE

IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

1

Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi

Euro 2500

2

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione

Euro 2500

3

Mancata formazione ed addestramento

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

4

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

Euro 3000

5

Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Euro 2500

6

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

Euro 3000

8

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

Euro 3000

Quindi, il datore viene equiparato agli altri soggetti tenuti a seguire la formazione dedicata: i dirigenti, i preposti ed i lavoratori. Con preposto, art. 2 lettera e del Testo Unico, ci si riferisce al lavoratore che, in ragione delle sue competenze professionali ed in virtù dell’incarico ricevuto: “sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Vengono modificati anche i termini per l’aggiornamento periodico. Il comma 7-bis sancisce che le attività di formazione debbano svolgersi esclusivamente in presenza. Inoltre, “devono essere ripetute con cadenza almeno biennale, per garantire la continuità della formazione. Un’altra novità è nel punto 2 ed è relativa alla riammissione al lavoro dopo il contagio: “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico




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