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Min. Lavoro – Decreto 2/2021 : Sicurezza anti-incendio - Nuovi obblighi per i datori di lavoro

Nuovi obblighi per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Le novità riguardano in particolare obblighi formativi e redazione dei piani antincendio.

Con il Decreto n. 2/2021, redatto dal Ministero dell’ Interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vengono forniti nuovi criteri per la gestione dell’emergenza antincendio nei luoghi di lavoro. Il nuovo decreto abrogherà le parti del DM 10 marzo 1998 riguardanti informazione e formazione dei lavoratori, oltre alla designazione degli addetti.

Il nuovo decreto stabilisce che l’obbligo di redigere un piano antincendio ricade su tutti i datori che operano in :

  1. luoghi di lavoro ove siano occupati almeno 10 lavoratori ;

  2. luoghi aperti al pubblico in cui siano contemporaneamente presenti più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

  3. luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendio ( alleg. 1 al DPR 151/2011 ) .

Per i datori di lavoro che non operano in uno dei luoghi di lavoro sopra elencati, non è previsto l’obbligo di predisporre il piano di emergenza. Sarà comunque necessario integrare il DVR con apposite misure, organizzative e gestionali, da attuare in caso di incendio.

In ambito formativo i contenuti dell’allegato IX del DM 10 marzo 1998 sono considerati valide se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto n. 2 del 2.09.2021, quindi entro il 4.04.2022. Inoltre, qualora la formazione sia avvenuta nel raggio di cinque anni, l’obbligo di aggiornamento può essere soddisfatto con la frequenza di un corso di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto.


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