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ALTRE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08: RECEPITA LA DIRETTIVA 2019/1832

Aggiornamento: 14 giu 2022



Ancora modifiche al D. Lgs. 81/08! Dopo la Legge 215/21, è stato adottato il D. I. del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della Direttiva 89/656/CEE per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature/Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) durante il lavoro.


CHE COSA CAMBIA NEL D. LGS. 81/08?

Il provvedimento prevede la sostituzione dell’Allegato VIII del D. Lgs. 81/2008 aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta Direttiva n. 2019/1832/UE.

Dall’esame del provvedimento si riscontrano importanti modifiche rispetto allo schema del precedente Allegato VIII del D. Lgs. 81/08, ora sostituito dall’Allegato I del D. I. 20/12/2021.

L’Allegato I del D. I. 20/12/2021 contiene una serie di tabelle che, in base alla valutazione dei rischi, indicano se sia necessario l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e quali caratteristiche debbano avere, in conformità alle disposizioni della Direttiva.

Vediamo di seguito le modifiche introdotte:

· Aggiornate le “Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari”:

PROTEZIONE DEI CAPELLI

I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriato Dispositivo di Protezione Individuale (quale ad esempio cuffia di protezione, resistente e lavabile) che racchiuda i capelli in modo completo.

PROTEZIONE DELLA TESTA

I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di appropriato Dispositivo di Protezione Individuale per la protezione della testa.

Parimenti, devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VISO

I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di appropriati Dispositivi di Protezione Individuale quali ad esempio occhiali, visiere o schermi appropriati.

PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI

Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani o alle braccia, i lavoratori devono essere dotati di Dispositivi di Protezione Individuale quali ad esempio guanti o altri appropriati mezzi dispositivi di protezione.

PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI

Per la protezione degli arti inferiori nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di Dispositivi di Protezione Individuali resistenti ed adatti alla particolare natura del rischio.

Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.

PROTEZIONE DELLE ALTRE PARTI DEL CORPO

Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei Dispositivi di Protezione Individuale, quali ad esempio schermi adeguati, tute, scafandri, grembiuli, pettorali, gambali o ghette, etc.

PROTEZIONE DALLE CADUTE DALL’ALTO O IN SPAZI CONFINATI

I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di Dispositivi di Protezione Individuale adatti, quali ad esempio imbracatura di sicurezza.

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione di agenti pericolosi sotto forma di gas, vapori, polveri, fibre, nebbie, fumi devono avere a disposizione appropriati Dispositivi di Protezione Individuale per le vie respiratorie quali, ad esempio maschere intere con filtro adeguato o altri dispositivi idonei.

Dispositivi di Protezione Individuale idonei devono essere anche indossati in caso di presenza di atmosfere sotto-ossigenate o asfissianti.

· Aggiornato e reso più articolato e dettagliato lo “Schema indicativo per l’inventario dei rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere con Dispositivi di Protezione Individuale”.

· Aggiornato e modificato l’”Elenco indicativo e non esauriente delle tipologie di Dispositivi di Protezione Individuale in relazione ai rischi dai quali proteggono” che ora comprende, come da definizione, anche i rischi dai quali i DPI individuati proteggono.

· Aggiornato e modificato l’”Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione Dispositivi di Protezione Individuale” ora in forma di tabella dettagliata in quattro colonne che individuano:

· rischi;

· parte del corpo interessata/tipo di dispositivo individuale;

· esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il corrispondente Dispositivo di Protezione Individuale;

· settori lavorativi.


Alla luce delle modifiche introdotte dal D. I. del 20/12/2021 potrà essere necessario procedere con un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).





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